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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INFORMAZIONI

 

Pagamento acconto per il 2010: dal 1° al 16 giugno 2010

 

Le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010 sono state riconfermate, come per l'anno 2009, senza alcuna variazione rispetto a quanto stabilito con deliberazione del C.C. N. 11 DEL 13/03/2007 e sono consultabili nella pagina delle Tariffe ICI.

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal proprietario di fabbricati e/o aree fabbricabili, oppure dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi, o superficie o di liquidazione finanziaria, o concessione (restando completamente estraneo al prelievo fiscale il nudo proprietario).
Per quanto riguarda gli immobili concessi in leasing soggetto passivo è il locatario. Invece nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare dell'immobile, anche per conto degli altri e sempre che l'imposta pagata sia pari al dovuto.

QUALE PERIODO DI POSSESSO È DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali precedentemente indicati. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

COME CALCOLO L'IMPOSTA

Per la determinazione dell'imposta dovuta è necessario calcolare la base imponibile nei modi seguenti:

FABBRICATI: il valore è determinato dalla rendita catastale moltiplicato rispettivamente:
- per 100 per le categorie A e C escluse le categorie A/10 e C/1;
- per 140 per la categoria B;
- per 50 per le categorie D e A/10;
- per 34 per la categoria C/1.
IMPORTANTE: le rendite catastali da considerare devono essere rivalutate del 5%, anche se di recente attribuzione.

AREE FABBRICABILI: un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Per maggiori dettagli riguardo al calcolo, consultare la pagina "Come si calcola l'ICI"

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio (D.lgs. 504/92), in difetto il valore minimo al metro quadrato è stato indicato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 20 del 07/02/2008, come riportato nella pagina "Tabella Zone".

Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota vigente.

Terreni agricoli: sono esenti ai sensi della Circolare Ministeriale n° 9 del 14 giugno 1993.

ABITAZIONE PRINCIPALE: Con D.L. n. 93 del 27/05/2008 è stato disposto che, a decorrere dall'anno 2008, sono escluse dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/92 e s.m.i., le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, nonché quella a essa assimilata dal Comune con vigente Regolamento.
Pertanto sono altresì escluse dall’imposta:
- le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a figli e/o genitori, al nipote in linea retta nell'ipotesi in cui il genitore medesimo sia venuto a mancare per decesso, divorzio o separazione legale, a condizione che nelle stesse il parente beneficiario vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica come nucleo familiare a sé stante;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che le stesse non siano locate.
L'esenzione si applica altresì nei seguenti casi : - alle abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero, purchè non locate. - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Restano invece assoggettate all'Imposta Comunale sugli Immobili tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle sopraindicate, ivi comprese le aree fabbricabili.

AGEVOLAZIONI

L'importo della detrazione per l'abitazione principale ancora assoggettate all'Imposta è stabilito in € 258,23, a favore delle seguenti categorie di contribuenti:
a) contribuenti iscritti nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del Comune, formalmente certificata dal responsabile del Dipartimento Servizi Sociali;
b) contribuenti di età superiore ai 65 anni, il cui nucleo familiare si collochi al di sotto del minimo vitale ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), fissato annualmente dal Comune sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo e ammontante a Euro 8.347,00;
c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 05.02.1992 n° 104 art. 3 comma 1, 2, 3, o invalidi civili al 100% certificati dal Servizio di Medicina Legale dell'Asl competente. La maggiore detrazione è riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi i 36.151,98 Euro annui, comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

PERTINENZE
Dall'anno di imposta 2000 agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni (aliquota ridotta al 5 per mille) si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto.
Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che ricade sul lotto di pertinenza dell'unità residenziale principale o su lotto confinante di proprietà.
E' altresì possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

QUANDO SI VERSA L'IMPOSTA

L'ICI si versa in due rate. La prima, da versare nel periodo dal 1° giugno al 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (invariate rispetto all'anno in corso); la seconda, da versare dal 1° al 16 dicembre, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Quindi, per chi non ha subito variazioni nell'anno precedente, l'imposta da versare in acconto è pari alla metà di quella complessivamente versata nell'anno medesimo.
Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione ma solo entro il termine della scadenza della 1° rata.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione nel periodo dal 1° al 16 dicembre; in questo caso i contribuenti dovranno effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando gli interessi del 3,00% sull'importo dilazionato, cioè sull'importo della prima rata non versata entro il 16 giugno.

COME SI VERSA L'IMPOSTA E COME COMPILARE I BOLLETTINI

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato o tramite versamenti su conto corrente postale o attraverso il modello F24, scaricabile dalla pagina "Modulistica ICI" o disponibile presso qualsiasi Banca o istituto di credito a titolo completamente gratuito, che consente di compensare i debiti ICI con eventuali crediti nei confronti dello Stato.

Nel caso in cui si voglia effettuare il versamento con servizio postale occorre utilizzare bollettini conformi al modello indicato con circolare del Mistero delle finanze sul conto corrente postale n. 13051289 intestato al Comune di Borgomanero servizio di Tesoreria Comunale I.C.I.

Per quanto riguarda i versamenti attraverso il modello F24 si comunica che che i codici relativi ai versamenti sono i seguenti:

- 3901 per l'ICI per abitazione principale;
- 3903 per l'ICI per aree fabbricabili;
- 3904 per l'ICI per altri fabbricati.

Si raccomanda sempre di controllare il codice fiscale riportato sul bollettino di versamento o sul modello F24.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo risulta inferiore a euro 5,00.

COME COMUNICARE LE DENUNCE DI VARIAZIONI

Il contribuente è tenuto a presentare al Comune la denuncia di variazione qualora nel corso dell'anno precedente a quello del versamento dell'imposta si sia verificato uno dei seguenti eventi:
- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito o estinto un diritto reale;
- gli immobili hanno acquistato o perso il diritto all'esenzione o esclusione;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche e/o valore.
IMPORTANTE: si ricorda che i mutamenti di soggettività passiva, qualunque ne sia la causa, devono essere dichiarati separatamente sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo che da chi ha iniziato ad esserlo. Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sullo stesso immobile, è consentito ad uno qualsiasi di essi di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.
La denuncia deve essere presentata dal 1° maggio al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (31 luglio) sui moduli ministeriali distribuiti gratuitamente dal Comune; decorso tale termine la denuncia verrà considerata tardiva.

SANZIONI PREVISTE

- 30% dell'importo dovuto, per versamento omesso, insufficiente o tardivo;
- 200% dell'importo dovuto, per omessa o tardiva ;
- 75% del maggiore importo dovuto, per denuncia infedele;
- euro 51,65 per errori formali;
- euro 103,29 per mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, o mancata restituzione di questionari.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, modificato dall'art. 16, comma 5 del D.L. n. 185/2008, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del tributo, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 1, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.
In particolare la sanzione del 30% è ridotta:
a) ad un dodicesimo (2,50%), se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza prescritta;
b) ad un decimo (3,00%), se il pagamento viene eseguito entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione, nel caso in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).
Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione ridotta, bisogna versare anche gli interessi al tasso legale stabilito nella misura del 3,00% dal 1° gennaio 2008 e dell'1,00% dal 1° gennaio 2010.

NOTE DI RIFERIMENTO

Regolamento comunale sull'I.C.I.
Modifiche al Regolamento comunale sull'I.C.I. approvate C.C. n. 12 del 13.03.2007

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. e n. 472
Criteri generali per la determinazione delle sanzioni C.S. n. 170 del 16.04.98, modificato dal C.S. n. 198 del 12.05.98. D. M. 11.12.2000
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Legge Bersani)

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