Home Borgomanero Servizi Atti Modulistica Organi Rete Civica Link
  ICI

Tariffe

Informazioni utili

Regolamento

Modulistica

  PROCEDURA ON-LINE

Istruzioni per l'uso

Calcolo

Calcolo R. Operoso
Tabella Categorie
Tabella Zone

 

Atti del Comune

 Versione stampabile Stampa questa pagina

imposta comunale sugli immobili

Pagamento acconto per il 2009: dal 1° al 16 giugno

 

Le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009 non sono variate rispetto all'anno 2008

 

Ordinaria 5,6
Abitazione principale (limitatamente alle categorie A1 - A8 - A9) 5,0
Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 103,29
Alloggi sfitti o tenuti a disposizione senza contratto di locazione da almeno 12 mesi alla data del 31-12-2008 per i mesi che rimangono tali nel 2009 7,0
Immobili concessi in locazione concordata ai sensi dell'art. 2 della Legge 09/12/1998, n. 431 2,0

 

Obbligato al versamento

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal proprietario di fabbricati e/o aree fabbricabili, oppure dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi, o superficie o di liquidazione finanziaria, o concessione (restando completamente estraneo al prelievo fiscale il nudo proprietario).

Per quanto riguarda gli immobili concessi in leasing soggetto passivo è il locatario. Invece nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l’imposta è dovuta dai predetti Istituti o Agenzie sino al momento dell’effettivo passaggio di proprietà dell’immobile in capo al locatario.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare dell'immobile, anche per conto degli altri e sempre che l'imposta pagata sia pari al dovuto, previa presentazione della comunicazione.


Periodo di possesso

L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali precedentemente indicati. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.


Modalità di calcolo dell'imposta

Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta è necessario calcolare la base imponibile nei modi seguenti:

Fabbricati: il valore è determinato dalla rendita catastale moltiplicato
- per 100 per le categorie A e C escluse le categorie A/10 e C/1;
- per 140 per la categoria B;
- per 50 per le categorie D e A/10;
- per 34 per la categoria C/1.

IMPORTANTE: le rendite catastali da assumere per l'anno 2009 devono essere rivalutate del 5%, anche se di recente attribuzione.

Aree fabbricabili: un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio (D.lgs. 504/92), la Giunta Comunale con Deliberazione n° 20 del 07.02.2008, e precisamente:

Aree residenziali Prezzo MQ fino al 31/12/2007 Prezzo MQ dal 01/01/2008
Con ubicazione aree contermine al Centro storico cittadino Rif. Fogli 18-10-9-16/17- 22 parte "Aree di nuova edificazione" art. 2.11 N.T.A. Euro 86,00 Euro 99,00
Aree contermine al Centro storico cittadino Rif. Fogli 18-10-9-16/17- 22 parte "Aree di nuova edificazione a densità ridotta" art. 2.12 N.T.A. Euro 74,00 Euro 85,00
Aree esterne / periferiche "Aree di nuova edificazione" art. 2 11 N.T.A. Euro 61,00 Euro 70,00
Aree esterne / periferiche "Aree di nuova edificazione" art. 2 12 N.T.A. Euro 55,00 Euro 63,00
Aree P.E.E.P. Aree per l'edilizia economica Popolare Euro 30,00 Euro 35,00
Aree di nuova edificazione a densità ridotta convenzionata art. 2.12 bis N.T.A. – aree contermini al centro storico cittadino rif. Fogli 18,10, 9, 16/17, 22 parte Euro 60,00 Euro 60,00
Aree di nuova edificazione a densità ridotta convenzionata art. 2.12 bis N.T.A. – aree contermini al centro storico cittadino rif. Fogli 18,10, 9, 16/17, 22 parte- edificande rif. art. 85 L.R. 56/77 e s.m.i. Euro 60,00 Euro 69,00
Aree di nuova edificazione a densità ridotta convenzionata art. 2.12 bis N.T.A. – aree esterne/periferiche Euro 46,00 Euro 46,00
Aree di nuova edificazione a densità ridotta convenzionata art. 2.12 bis N.T.A. – aree esterne/periferiche - edificande rif. art. 85 L.R. 56/77 e s.m.i. Euro 46,00 Euro 53,00
Aree di ristrutturazione e/o sostituzione edilizia "esterne" art. 2.10 N.T.A. Euro 98,00 Euro 113,00
   
Aree produttive artigianali/industriali rif. Art. 3.2-3.5-3.6 N.T.A. del P.R.G.C. Prezzo MQ fino al 31/12/2007 Prezzo MQ dal 01/01/2008
Con ubicazione aree contermine al Centro storico cittadino Rif. Fogli 18-10-9-16/17- 22 parte Euro 61,00 Euro 70,00
Aree esterne / periferiche Euro 37,00 Euro 43,00
Area P.I.P. Immobili di cui al foglio 4 Euro 12,00 Euro 14,00
   
Aree commerciali rif. Art. 3.7 N.T.A. del P.R.G.C. Prezzo MQ fino al 31/12/2007 Prezzo MQ dal 01/01/2008
Con ubicazione aree contermine al Centro storico cittadino Rif. Fogli 18-10-9-16/17- 22 parte Euro 123,00 Euro 141,00
Aree esterne / periferiche Euro 80,00 Euro 92,00

Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota vigente.

Terreni agricoli: sono esenti ai sensi della Circolare Ministeriale n° 9 del 14 giugno 1993.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE - ESENZIONE

Con D.L. n. 93 del 27/05/2008 è stato disposto che, a decorrere dall’anno 2008, sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/92 e s.m.i., le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, nonché quella a essa assimilata dal Comune con vigente Regolamento.

Pertanto sono altresì escluse dall’imposta:

- le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a figli e/o genitori, al nipote in linea retta nell’ipotesi in cui il genitore medesimo sia venuto a mancare per decesso, divorzio o separazione legale, a condizione che nelle stesse il parente beneficiario vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica come nucleo familiare a sé stante;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che le stesse non siano locate.

L’esenzione si applica altresì nei seguenti casi :

- alle abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero, purchè non locate.
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Restano invece assoggettate all’Imposta Comunale sugli Immobili tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle sopraindicate, ivi comprese le aree fabbricabili.
 

Pertinenze

Dall'anno di imposta 2000 agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni (aliquota ridotta al 5 per mille) si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto.

E' altresì possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Abitazioni secondarie utilizzate da parenti

Beneficiano dell'applicazione dell'aliquota ridotta (5 per mille) e della detrazione comunale prevista per l'abitazione principale (Euro 103,29) anche le abitazioni secondarie occupate, come abitazione principale a titolo gratuito, da figli e/o genitori e da nipoti in linea retta nell'ipotesi in cui il genitore medesimo sia venuto a mancare per decesso, divorzio o separazione legale, purché siano catastalmente identificate e il nucleo familiare dell'occupante abbia posizione anagrafica autonoma rispetto al proprietario.

 

AGEVOLAZIONI

Per l'anno 2009 l'importo della detrazione per l'abitazione principale è stabilito in € 258,23, a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

a) contribuenti iscritti nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del Comune, formalmente certificata dal responsabile del Dipartimento Servizi Sociali 

b) contribuenti di età superiore ai 65 anni, il cui nucleo familiare si collochi al di sotto del minimo vitale ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), fissato annualmente dal Comune sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo e ammontante, per l'anno 2008 a Euro 8.208,00. 

c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 05.02.1992 n° 104 art. 3 comma 1, 2, 3, o invalidi civili al 100% certificati dal Servizio di Medicina Legale dell'Asl competente. La maggiore detrazione è riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi i 36.151,98 Euro annui, comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.


Versamento

L'ICI si versa in due rate. La prima, da versare nel periodo dal 1° giugno al 16 giugno; la seconda, da versare dal 1° al 16 dicembre, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione ma solo entro il 16 giugno 2009 (scadenza della 1° rata). 

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione nel periodo dal 1° al 16 dicembre; in questo caso i contribuenti dovranno effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando gli interessi del 3% sull'importo dilazionato, cioè sull'importo della prima rata non versata entro il 16 giugno.


Modalità di versamento e compilazione

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato o tramite versamenti su conto corrente postale o attraverso il modello F24.

Nel caso in cui si voglia effettuare il versamento con servizio postale occorre utilizzare bollettini conformi al modello approvato con decreto del 03 aprile 2008 del Ministero delle Finanze sul conto corrente postale n. 13051289 intestato al Comune di Borgomanero servizio di Tesoreria Comunale I.C.I. 


VERSAMENTO CON MODELLO F24

Nel caso in cui si voglia utilizzare il Modello F24 che consente di compensare i debiti ICI con eventuali crediti nei confronti dello Stato, il modello F24 è disponibile presso qualsiasi Banca o istituto di credito ed è completamente gratuito. 

Ai fini del versamento, i codici del tributo da utilizzare sono i seguenti:

CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE TRIBUTO
3901

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per abitazione principale limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria A1 - A8- A9

3903

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per aree fabbricabili

3904 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per altri fabbricati


L’ulteriore detrazione ICI per abitazione principale, va evidenziata nel modello F24 colonna “importi a credito compensati”, da sottrarre all’importo esposto nella colonna “importo a debiti versati”. L’importo risultante da tale operazione deve essere riportato nella colonna relativa al saldo.

Si raccomanda sempre di controllare il codice fiscale riportato sul bollettino di versamento o sul modello F24. 

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo risulta inferiore a euro 5.

 

Denuncia di variazioni

Premesso che l’obbligo di presentazione della dichiarazione è stato soppresso dal 18/12/2007 in seguito all’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio che ha accertato la effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali, il contribuente è, comunque, tenuto a presentare al Comune la denuncia di variazione per il 2007 in tutti i casi in cui vuol far valer il diritto a riduzioni di imposta (abitazione principale, fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (aree fabbricabili o variazioni catastali, etc);

La denuncia deve essere presentata entro al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi sui moduli ministeriali distribuiti gratuitamente dal Comune; decorso tale termine la denuncia verrà considerata tardiva.


Sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni:

  • Versamento omesso, insufficiente o tardivo:        30% dell’importo non versato o tardivamente versato

  • Omessa denuncia o denuncia tardiva:                 200% del tributo dovuto

  • Denuncia infedele:                                            75% della maggiore imposta dovuta

  • Errori formali:                                                   € 51,65

  • Mancata esibizione o trasmissione di atti
    o documenti, ovvero mancata restituzione
    di questionari:                                                  € 103,29

Al fine dell’esercizio dell’attività di accertamento e per fornire un supporto agli altri dati o elementi in possesso del Comune, si invita il contribuente a comunicare all’ufficio Tributi l’applicazione di eventuali agevolazioni.

Ad esempio nei casi di:

  • pertinenze (aliquota ridotta 5 per mille);

  • abitazioni in uso a parenti (detrazione di € 103,29);

  • dichiarazioni di inagibilità;

  • versamento per conto di titolari.

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del tributo.

Art. 13 Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 1, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo (3,75%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni...[omissis].

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi legali (del 2,5% dal 01/01/2004 e del 3% dall’01/01/2008) con maturazione giorno per giorno.

Calcolo Ravvedimento Operoso

Norme di riferimento:

Regolamento comunale sull'I.C.I.
Modifiche al Regolamento comunale sull'I.C.I. approvate C.C. n. 12 del 13.03.2007

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. e n. 472

Criteri generali per la determinazione delle sanzioni C.S. n. 170 del 16.04.98, modificato dal C.S. n. 198 del 12.05.98. D. M. 11.12.2000

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Legge Bersani)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

Decreto Legge n. 93, 29/05/2008


 

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Arch. Giuseppe CERUTTI

 

privacy policy sul rilevamento accessi

ultimo aggiornamento il 15/09/2009

a cura del Servizio Informatico Comunale Redazione WWW e-mail: webmaster@comune.borgomanero.no.it
Web Master P.I. Michele Marucco - P.I. Silva Giromini