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imposta comunale sugli immobili
Le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 non sono variate rispetto all'anno 2007
Obbligato al versamento Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal proprietario di fabbricati e/o aree fabbricabili, oppure dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi, o superficie o di liquidazione finanziaria, o concessione (restando completamente estraneo al prelievo fiscale il nudo proprietario). Per quanto riguarda gli immobili concessi in leasing soggetto passivo è il locatario. Invece nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l’imposta è dovuta dai predetti Istituti o Agenzie sino al momento dell’effettivo passaggio di proprietà dell’immobile in capo al locatario. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare dell'immobile, anche per conto degli altri e sempre che l'imposta pagata sia pari al dovuto, previa presentazione della comunicazione.
L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali precedentemente indicati. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.
Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta è necessario calcolare la base imponibile nei modi seguenti: Fabbricati: il valore è determinato dalla rendita catastale
moltiplicato IMPORTANTE: le rendite catastali da assumere per l'anno 2008 devono essere rivalutate del 5%, anche se di recente attribuzione. Aree fabbricabili: un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo; fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio (D.lgs. 504/92), la Giunta Comunale con Deliberazione n° 20 del 07.02.2008, e precisamente:
Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota vigente. Terreni agricoli: sono esenti ai sensi della Circolare Ministeriale n° 9 del 14 giugno 1993.
ABITAZIONE PRINCIPALE - ESENZIONE Con D.L. n. 93 del 27/05/2008 è stato disposto che, a decorrere dall’anno 2008, sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/92 e s.m.i., le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, nonché quella a essa assimilata dal Comune con vigente Regolamento. Pertanto sono altresì escluse dall’imposta: - le abitazioni e le relative pertinenze
concesse in uso gratuito a figli e/o genitori, al nipote in linea
retta nell’ipotesi in cui il genitore medesimo sia venuto a mancare
per decesso, divorzio o separazione legale, a condizione che nelle
stesse il parente beneficiario vi abbia stabilito la propria
residenza anagrafica come nucleo familiare a sé stante; L’esenzione si applica altresì nei seguenti casi : - alle abitazioni possedute da cittadini
italiani residenti all’estero, purchè non locate. Restano invece assoggettate all’Imposta
Comunale sugli Immobili tutte le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8
e A9, nonché tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle
sopraindicate, ivi comprese le aree fabbricabili. Pertinenze Dall'anno di imposta 2000 agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni (aliquota ridotta al 5 per mille) si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto. E' altresì possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Abitazioni secondarie utilizzate da parenti Beneficiano dell'applicazione dell'aliquota ridotta (5 per mille) e della detrazione comunale prevista per l'abitazione principale (Euro 103,29) anche le abitazioni secondarie occupate, come abitazione principale a titolo gratuito, da figli e/o genitori e da nipoti in linea retta nell'ipotesi in cui il genitore medesimo sia venuto a mancare per decesso, divorzio o separazione legale, purché siano catastalmente identificate e il nucleo familiare dell'occupante abbia posizione anagrafica autonoma rispetto al proprietario.
AGEVOLAZIONI Per l'anno 2008 l'importo della detrazione per l'abitazione principale è stabilito in € 258,23, a favore delle seguenti categorie di contribuenti: a) contribuenti iscritti nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del Comune, formalmente certificata dal responsabile del Dipartimento Servizi Sociali
L'ICI si versa in due rate. La prima, da versare nel periodo dal 1° giugno al 16 giugno 2008; la seconda, da versare dal 1° al 16 dicembre 2008, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il versamento dell'ICI deve essere effettuato o tramite versamenti su conto corrente postale o attraverso il modello F24.
Nel caso in cui si voglia utilizzare il Modello F24 che consente di compensare i debiti ICI con eventuali crediti nei confronti dello Stato, il modello F24 è disponibile presso qualsiasi Banca o istituto di credito ed è completamente gratuito. Ai fini del versamento, i codici del tributo da utilizzare sono i seguenti:
Si raccomanda sempre di controllare il codice fiscale riportato sul bollettino di versamento o sul modello F24. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Denuncia di variazioni Premesso che l’obbligo di presentazione della
dichiarazione è stato soppresso dal 18/12/2007 in seguito
all’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
Territorio che ha accertato la effettiva circolazione e fruizione
dei dati catastali, il contribuente è, comunque, tenuto a presentare
al Comune la denuncia di variazione per il 2007 in tutti i casi in
cui vuol far valer il diritto a riduzioni di imposta (abitazione
principale, fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui
gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i
quali non sono applicabili le procedure telematiche (aree
fabbricabili o variazioni catastali, etc);
Sono previste le seguenti sanzioni:
Al fine dell’esercizio dell’attività di accertamento e per fornire un supporto agli altri dati o elementi in possesso del Comune, si invita il contribuente a comunicare all’ufficio Tributi l’applicazione di eventuali agevolazioni. Ad esempio nei casi di:
Ravvedimento operoso L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del tributo. Art. 13 Ravvedimento 1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 1, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo (3,75%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni...[omissis]. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi legali (del 2,5% dal 01/01/2004 e del 3% dall’01/01/2008) con maturazione giorno per giorno. Norme di riferimento:
Regolamento comunale sull'I.C.I.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. e n. 472 Criteri generali per la determinazione delle sanzioni C.S. n. 170 del 16.04.98, modificato dal C.S. n. 198 del 12.05.98. D. M. 11.12.2000 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Legge Bersani) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) Decreto Legge n. 93, 29/05/2008
L’ASSESSORE AL BILANCIO |
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a cura del Servizio Informatico Comunale Redazione WWW
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