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Versione stampabile
elezioni comunali DEL 27 E 28 maggio 2007
QUANDO SI VOTA
Domenica 27 maggio, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, e lunedì 28
maggio 2007, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, si svolgeranno le
operazioni di voto per le elezioni dei presidenti e dei consigli di
7 province e dei sindaci e dei consigli di 862 comuni (di cui 26
capoluoghi di provincia) di regioni a statuto ordinario, del
Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e della Sardegna.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 28 maggio, al
termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei
votanti.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione
dei presidenti di provincia e dei sindaci dei comuni, si voterà
domenica 10 giugno, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì
11 giugno 2007, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
COME SI VOTA
L'elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio
voto:
- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo
del candidato alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si
intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco;
- tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di
candidati alla carica di consigliere comunale collegate a taluno dei
candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà
attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato
sindaco collegato;
- tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul
nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista
votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto
al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata;
- tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del
candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno
di una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato
sindaco prescelto. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia
al candidato sindaco che alla predetta lista di candidati
consiglieri (c.d. voto disgiunto).
L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per
un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il
nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e
nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull'apposita
riga posta alla destra del contrassegno della lista di appartenenza
del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si
intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere
comunale e alla lista cui il candidato stesso appartiene, anche al
candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima, a
meno che l'elettore non si sia avvalso della facoltà di voto
disgiunto, cioè della facoltà di esprimere il voto per un candidato
sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato
consigliere prescelto.
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