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elezioni comunali DEL 27 E 28 maggio 2007

QUANDO SI VOTA

Domenica 27 maggio, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, e lunedì 28 maggio 2007, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei presidenti e dei consigli di 7 province e dei sindaci e dei consigli di 862 comuni (di cui 26 capoluoghi di provincia) di regioni a statuto ordinario, del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e della Sardegna.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 28 maggio, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti.

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci dei comuni, si voterà domenica 10 giugno, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 11 giugno 2007, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
 

COME SI VOTA

L'elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco;

- tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato;

- tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata;

- tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno di una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla predetta lista di candidati consiglieri (c.d. voto disgiunto).

L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull'apposita riga posta alla destra del contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista cui il candidato stesso appartiene, anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima, a meno che l'elettore non si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto, cioè della facoltà di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto.
 

 

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ultimo aggiornamento il 31/05/2007

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