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  POLITICHE 2008

Elezioni Politiche 2008

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elezioni politiche
PER IL RINNOVO DELLA CAMERA E DEL SENATO DEL 13 E 14 APRILE 2008

Il sistema elettorale

La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera o, sul piano regionale, per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le liste componenti.

Risultano dunque abrogati i sistemi elettorali misti, che erano stati introdotti nel 1993 e applicati nelle elezioni parlamentari del 1994, 1996 e 2001, con cui tre quarti dei deputati e tre quarti dei senatori venivano eletti nell'ambito di collegi uninominali, in un unico turno di votazione, a maggioranza relativa dei voti; mentre il restante quarto costituiva la quota proporzionale, attribuita, con modalità differenziate, nelle 26 circoscrizioni elettorali per la Camera (tra le liste che avessero superato lo sbarramento del 4 per cento nazionale dei voti), e nelle regioni per il Senato (con le eccezioni della Valle d'Aosta e del Molise, i cui seggi senatoriali – rispettivamente uno e due – erano assegnati maggioritariamente in altrettanti collegi uninominali).

Per la Camera l'elettore disponeva di due distinte schede di votazione (per la parte maggioritaria e per la parte proporzionale); per il Senato, invece, il voto veniva espresso su un'unica scheda, in favore di uno dei candidati del collegio, e i voti di tutti i candidati perdenti erano destinati al recupero proporzionale su base regionale.

Per approfondimenti vedi il sito del Ministero dell'Interno:
http://www.interno.gov.it/


La ripartizione dei seggi per la Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di 630 di cui 12 eletti dai cittadini italiani residenti all'estero e 618 eletti dai cittadini residenti nel territorio nazionale. La Valle d'Aosta elegge un solo deputato ed è costituita in un unico collegio uninominale maggioritario. Complessivamente il numero di deputati eletti con metodo proporzionale sul territorio nazionale è di 617.

Il sistema elettorale è di tipo proporzionale con eventuale premio di maggioranza determinato su base nazionale. Il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni elettorali. Il territorio di ciascuna circoscrizione corrisponde ad una regione e, per le regioni più grandi, ad una porzione di essa. Ciascuna circoscrizione elegge un numero di deputati stabilito in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Il Comune di Borgomanero è inserito nella Circoscrizione Piemonte II (che comprende tutto il Piemonte esclusa la provincia di Torino) e i seggi assegnati sono 22.

Partecipano all'assegnazione dei seggi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi a livello nazionale, purchè almeno una delle liste collegate abbia conseguito almeno il 2% dei voti validi a livello nazionale;
b) le liste singole (cioè non facenti parte di una coalizione) che abbiano conseguito almeno il 4% dei voti validi a livello nazionale.

Per le liste che rappresentano minoranze linguistiche valgono regole diverse per l'assegnazione dei seggi.
Prima di tutto si sommano i voti presi da ciascuna lista in tutte le circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale. Successivamente si determinano i voti di ciascuna coalizione, sommando i voti di tutte le liste che la compongono. La coalizione che ottiene il più alto numero di voti validi è quella che beneficerà, se necessario, del premio di maggioranza.

L'attribuzione dei seggi, nella prima fase viene fatta per coalizioni o liste singole ammesse al riparto utilizzando il sistema del quoziente naturale, considerando i quozienti interi ed i più alti resti. Si divide il totale dei voti validi delle coalizioni e delle liste ammesse al riparto per 617, ottenendo il quoziente nazionale. Si dividono i voti ottenuti da ciascuna coalizione o lista singola per tale quoziente. Il risultato della divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista singola. I seggi rimanenti vengono assegnati alle coalizioni o liste singole che hanno ottenuto i maggiori resti.

A questo punto si verifica se la coalizione vincente ha già ottenuto, nella prima assegnazione, almeno 340 deputati. Se così non fosse, a tale coalizione viene assegnato d'ufficio un certo numero di seggi aggiuntivi pari a quelli mancanti per raggiungere quota 340, mentre le altre coalizioni o singole liste si ripartiranno i restanti 277 seggi. In questo caso la ripartizione all'interno della coalizione maggioritaria avverrà utilizzando il c.d. "quoziente di maggioranza", cioè dividendo il totale dei voti ottenuti dalle liste della coalizione vincente per 340 mentre la ripartizione tra le altre liste o coalizioni avverrà utilizzando il c.d. "quoziente di minoranza", cioè dividendo il totale dei voti ottenuti dalle liste singole o dalle coalizioni perdenti per 277. Per ciascuna coalizione si divide il totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto, per il numero di seggi spettanti alla coalizione, ottenendo un "quoziente di coalizione". Si divide la cifra elettorale nazionale (la somma dei voti ottenuti) di ciascuna lista ammessa per tale quoziente: il risultato della divisione rappresenta il numero di seggi assegnati a ciascuna lista. I seggi ancora mancanti vengono assegnati alle liste per cui le divisioni hanno dato i maggiori resti.

Sono proclamati eletti i candidati delle liste, in base al numero di seggi ad esse spettanti, secondo l'ordine di lista.


La ripartizione dei seggi per il Senato

Il Senato è eletto su base regionale.

I seggi sono ripartiti tra le regioni in proporzione alla popolazione residente; nessuna regione, a norma dell'art. 57 della Costituzione, può avere un numero di senatori inferiori a sette, tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno e il Molise che ne ha due. I senatori elettivi sono 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. La circoscrizione regionale del Piemonte elegge 22 senatori.

Per l'elezione dei 309 senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica prevede un sistema elettorale caratterizzato dai seguenti elementi:
- ripartizione dei seggi fra liste di candidati concorrenti in ragione proporzionale, con eventuale attribuzione di un premio di coalizione regionale (sempre nel limite del 55%), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali;
- all'interno di ogni circoscrizione, i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati della lista medesima, secondo l'ordine di presentazione ("lista bloccata");
- il metodo adottato per la ripartizione dei seggi senatoriali è quello del quoziente naturale e dei più alti resti;
- trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento a livello regionale.

Sono ammesse al riparto:

1) le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, che hanno al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti a livello regionale;
2) le singole liste (che quindi non sono collegate in una coalizione) che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi;
3) le singole liste che, pur facenti parte di coalizioni che non raggiungono la soglia del 20 per cento, abbiano ottenuto sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.

Analogamente a quanto avviene per la Camera, l'attribuzione dei seggi avviene determinando il quoziente elettorale regionale, dividendo il totale dei voti validi ottenuti nella regione dalle coalizioni o dalle liste singole ammesse per il numero dei seggi da assegnare. Il numero di voti ottenuti dalle coalizioni o dalle liste singole ammesse verrà diviso per il quoziente regionale: la parte intera di tale divisione rappresenterà il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista singola ammessa. I. seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti.

Nel caso in cui con questa ripartizione nessuna coalizione o lista singola ottenga il 55% dei seggi, in fase di ripartizione si provvederà ad assegnare alla coalizione o alla lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti un ulteriore numero di seggi in modo da raggiungere il 55%.
Sono proclamati eletti i candidati delle liste, in base al numero di seggi ad esse spettanti, secondo l'ordine di lista.

 

 

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ultimo aggiornamento il 16/04/2008

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