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elezioni politiche
PER IL RINNOVO DELLA CAMERA E DEL SENATO DEL 13 E 14
APRILE 2008
Il sistema elettorale
La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha
riformato i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio
di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della
lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera o, sul
piano regionale, per il Senato, il più alto numero di voti. Si
tratta, dunque, in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di
coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti
tra le liste componenti.
Risultano dunque abrogati i sistemi elettorali
misti, che erano stati introdotti nel 1993 e applicati nelle
elezioni parlamentari del 1994, 1996 e 2001, con cui tre quarti dei
deputati e tre quarti dei senatori venivano eletti nell'ambito di
collegi uninominali, in un unico turno di votazione, a maggioranza
relativa dei voti; mentre il restante quarto costituiva la quota
proporzionale, attribuita, con modalità differenziate, nelle 26
circoscrizioni elettorali per la Camera (tra le liste che avessero
superato lo sbarramento del 4 per cento nazionale dei voti), e nelle
regioni per il Senato (con le eccezioni della Valle d'Aosta e del
Molise, i cui seggi senatoriali – rispettivamente uno e due – erano
assegnati maggioritariamente in altrettanti collegi uninominali).
Per la Camera l'elettore disponeva di due
distinte schede di votazione (per la parte maggioritaria e per la
parte proporzionale); per il Senato, invece, il voto veniva espresso
su un'unica scheda, in favore di uno dei candidati del collegio, e i
voti di tutti i candidati perdenti erano destinati al recupero
proporzionale su base regionale.
Per approfondimenti vedi il sito del Ministero
dell'Interno:
http://www.interno.gov.it/
La ripartizione dei seggi per la Camera dei
Deputati
La Camera dei Deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di 630 di cui 12
eletti dai cittadini italiani residenti all'estero e 618 eletti dai
cittadini residenti nel territorio nazionale. La Valle d'Aosta
elegge un solo deputato ed è costituita in un unico collegio
uninominale maggioritario. Complessivamente il numero di deputati
eletti con metodo proporzionale sul territorio nazionale è di 617.
Il sistema elettorale è di tipo proporzionale
con eventuale premio di maggioranza determinato su base nazionale.
Il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni elettorali.
Il territorio di ciascuna circoscrizione corrisponde ad una regione
e, per le regioni più grandi, ad una porzione di essa. Ciascuna
circoscrizione elegge un numero di deputati stabilito in proporzione
alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento
ufficiale della popolazione. Il Comune di Borgomanero è inserito
nella Circoscrizione Piemonte II (che comprende tutto il Piemonte
esclusa la provincia di Torino) e i seggi assegnati sono 22.
Partecipano all'assegnazione dei seggi:
a) le coalizioni di liste che abbiano
conseguito almeno il 10% dei voti validi a livello nazionale, purchè
almeno una delle liste collegate abbia conseguito almeno il 2% dei
voti validi a livello nazionale;
b) le liste singole (cioè non facenti parte di una coalizione) che
abbiano conseguito almeno il 4% dei voti validi a livello nazionale.
Per le liste che rappresentano minoranze
linguistiche valgono regole diverse per l'assegnazione dei seggi.
Prima di tutto si sommano i voti presi da ciascuna lista in tutte le
circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale.
Successivamente si determinano i voti di ciascuna coalizione,
sommando i voti di tutte le liste che la compongono. La coalizione
che ottiene il più alto numero di voti validi è quella che
beneficerà, se necessario, del premio di maggioranza.
L'attribuzione dei seggi, nella prima fase
viene fatta per coalizioni o liste singole ammesse al riparto
utilizzando il sistema del quoziente naturale, considerando i
quozienti interi ed i più alti resti. Si divide il totale dei voti
validi delle coalizioni e delle liste ammesse al riparto per 617,
ottenendo il quoziente nazionale. Si dividono i voti ottenuti da
ciascuna coalizione o lista singola per tale quoziente. Il risultato
della divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna coalizione o lista singola. I seggi rimanenti vengono
assegnati alle coalizioni o liste singole che hanno ottenuto i
maggiori resti.
A questo punto si verifica se la coalizione
vincente ha già ottenuto, nella prima assegnazione, almeno 340
deputati. Se così non fosse, a tale coalizione viene assegnato
d'ufficio un certo numero di seggi aggiuntivi pari a quelli mancanti
per raggiungere quota 340, mentre le altre coalizioni o singole
liste si ripartiranno i restanti 277 seggi. In questo caso la
ripartizione all'interno della coalizione maggioritaria avverrà
utilizzando il c.d. "quoziente di maggioranza", cioè dividendo il
totale dei voti ottenuti dalle liste della coalizione vincente per
340 mentre la ripartizione tra le altre liste o coalizioni avverrà
utilizzando il c.d. "quoziente di minoranza", cioè dividendo il
totale dei voti ottenuti dalle liste singole o dalle coalizioni
perdenti per 277. Per ciascuna coalizione si divide il totale dei
voti validi delle liste ammesse al riparto, per il numero di seggi
spettanti alla coalizione, ottenendo un "quoziente di coalizione".
Si divide la cifra elettorale nazionale (la somma dei voti ottenuti)
di ciascuna lista ammessa per tale quoziente: il risultato della
divisione rappresenta il numero di seggi assegnati a ciascuna lista.
I seggi ancora mancanti vengono assegnati alle liste per cui le
divisioni hanno dato i maggiori resti.
Sono proclamati eletti i candidati delle
liste, in base al numero di seggi ad esse spettanti, secondo
l'ordine di lista.
La ripartizione dei seggi per il Senato
Il Senato è eletto su base regionale.
I seggi sono ripartiti tra le regioni in
proporzione alla popolazione residente; nessuna regione, a norma
dell'art. 57 della Costituzione, può avere un numero di senatori
inferiori a sette, tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno e il Molise
che ne ha due. I senatori elettivi sono 315, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero. La circoscrizione regionale del
Piemonte elegge 22 senatori.
Per l'elezione dei 309 senatori nel territorio
nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica
prevede un sistema elettorale caratterizzato dai seguenti elementi:
- ripartizione dei seggi fra liste di candidati concorrenti in
ragione proporzionale, con eventuale attribuzione di un premio di
coalizione regionale (sempre nel limite del 55%), mediante riparto
nelle singole circoscrizioni regionali;
- all'interno di ogni circoscrizione, i seggi spettanti a ciascuna
lista sono assegnati ai candidati della lista medesima, secondo
l'ordine di presentazione ("lista bloccata");
- il metodo adottato per la ripartizione dei seggi senatoriali è
quello del quoziente naturale e dei più alti resti;
- trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento
a livello regionale.
Sono ammesse al riparto:
1) le coalizioni che abbiano ottenuto a
livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi,
che hanno al loro interno almeno una lista collegata che abbia
conseguito almeno il 3 per cento dei voti a livello regionale;
2) le singole liste (che quindi non sono collegate in una
coalizione) che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per
cento dei voti validi espressi;
3) le singole liste che, pur facenti parte di coalizioni che non
raggiungono la soglia del 20 per cento, abbiano ottenuto sul piano
regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.
Analogamente a quanto avviene per la Camera,
l'attribuzione dei seggi avviene determinando il quoziente
elettorale regionale, dividendo il totale dei voti validi ottenuti
nella regione dalle coalizioni o dalle liste singole ammesse per il
numero dei seggi da assegnare. Il numero di voti ottenuti dalle
coalizioni o dalle liste singole ammesse verrà diviso per il
quoziente regionale: la parte intera di tale divisione rappresenterà
il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista
singola ammessa. I. seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti.
Nel caso in cui con questa ripartizione
nessuna coalizione o lista singola ottenga il 55% dei seggi, in fase
di ripartizione si provvederà ad assegnare alla coalizione o alla
lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti un
ulteriore numero di seggi in modo da raggiungere il 55%.
Sono proclamati eletti i candidati delle liste, in base al numero di
seggi ad esse spettanti, secondo l'ordine di lista.
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