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CALCOLO ICI ON LINE - RAVVEDIMENTO OPEROSO
I.C.I. - Comune di Borgomanero
Ravvedimento operoso
L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 consente di
regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni connesse alla
dichiarazione e al pagamento del tributo.
Art. 13 Ravvedimento
1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata
già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 1, comma 1,
abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo (3,75%), nei casi di mancato
pagamento del tributo o di acconto, se esso viene eseguito nel
termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione e il pagamento del tributo, avviene entro il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è
prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione
della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata
con ritardo non superiore ai novanta giorni...[omissis].
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve
essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento
degli interessi legali (del 2,5% dal 01/01/2004 e del 3%
dall’01/01/2008) con maturazione giorno per giorno.
Il Comune di Borgomanero non è
responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti, o ad
errata interpretazione del presente schema di calcolo. |