Bonus facciate informazioni
“per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.”
L’Agenzia delle Entrate giusta Circolare n. 2/E del 14/02/2020 ha ritenuto necessario dare indicazione ai comuni di individuare “zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”.Il Comune di Borgomanero è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale - P.R.G.C. -, approvato con modifiche ex officio con D.G.R. 21 dicembre 2015 n. 70-2680 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 52 del 31 dicembre 2015, e proprie varianti.
Il predetto strumento urbanistico ha previsto all’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione - N.T.A. - la classificazione delle aree normative ai sensi del D.M. 1444/1968, specificando per ogni azzonamento le caratteristiche della zona omogenea di appartenenza.
Si riporta nello specifico e con riferimento ai benefici fiscali sopra menzionati, quali sono le are normative che rientrano nelle zone A e B identificate con l’art. 18 delle N.T.A.:
Titolo IV – Disciplina aree normative.
Art. 18 – Classificazione delle Aree normative.Il piano definisce le regole per Aree normative con obiettivi omogenei.
Le Aree normative sono così classificate:
Aree normative con le caratteristiche della zona omogenea A del DM 1444/68:
Area normativa Nuclei di antico impianto – art. 19 delle N.T.A.;
Area normativa Tutela dei nuclei cascinali – art. 20 delle N.T.A.;
Aree normative con le caratteristiche della zona omogenea B del DM 1444/68:
Area normativa Residenza consolidata – art. 21 delle N.T.A.;
Area normativa Edifici sparsi – art. 21 bis delle N.T.A.;
Area normativa Commerciale consolidato – art. 22 delle N.T.A.;
Area normativa Attività produttive, turistico/ricettive, direzionali e ricreative consolidate – art. 23 delle N.T.A.;
Area normativa Attività produttive in localizzazione impropria – art. 24 delle N.T.A.;
Area normativa orti, giardini e verde privato – art. 38 delle N.T.A.;
OMISSIS”
Si richiama a riguardo la comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 19/02/2020, con la quale viene altresì specificato quanto segue:
“….Peraltro, la certificazione dell’assimilazione alle zone A e B dell’area nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento, che la guida dell’Agenzia delle entrate richiede sia rilasciata dagli enti competenti, andrebbe riferita ai soli casi, verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l’applicazione del d.m. n. 1444 del 1968 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell’immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati….”.
Per agevolare i cittadini nella consultazione dei dati dei singoli immobili, con particolare riferimento all’azzonamento degli stessi rispetto al P.R.G.C., si rimanda alla documentazione allegata ed al link indicato nella presente scheda, evidenziando che eventuali ulteriori informazioni di tipo tecnico possono essere richieste presso l'ufficio urbanistico.sito:geoportale.sportellounicodigitale.it/GisMaster/Default.aspx?IdCliente=003024&IdSer=1
Circolare n. 2 e del 14 febbraio 2020
Comunicazione Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il turismo
17/10/2022
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